IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito la regione Piemonte il giorno 11 aprile 2003; Considerato che l'evento sismico dell'11 aprile 2003 ha provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nella citata dichiarazione di stato di emergenza, interessando numerosi comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto; Acquisita l'intesa della regione Piemonte; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Piemonte e' incaricato dell'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza. 2. Il presidente della regione, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile - Ufficio servizio sismico nazionale, predispone i criteri idonei a consentire il ripristino e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma di cui in premessa. 3. Il presidente della regione individua i territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, ed adotta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di primi interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiate, individuando, altresi', i relativi soggetti attuatori. Nel piano sono anche ricompresi interventi urgenti sugli edifici storico-monumentali ed artistici gravemente danneggiati dagli eventi in oggetto e per la cui attuazione, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, esplicitate nel successivo art. 3 della presente ordinanza, il presidente della regione puo' avvalersi della collaborazione della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte.