IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 aprile 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
in  relazione  ai  gravi  eventi sismici che hanno colpito la regione
Piemonte il giorno 11 aprile 2003;
  Considerato  che  l'evento sismico dell'11 aprile 2003 ha provocato
gravi  danni,  diffusi  in tutta l'area territoriale ricompresa nella
citata  dichiarazione  di  stato  di emergenza, interessando numerosi
comuni  le  cui  abitazioni  ed  edifici  pubblici hanno subito gravi
lesioni;
  Ravvisata   la   necessita'   di  disporre  l'attuazione  di  primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
  Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.   Il   presidente   della   regione   Piemonte   e'   incaricato
dell'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.
  2.  Il presidente della regione, d'intesa con il Dipartimento della
protezione  civile - Ufficio servizio sismico nazionale, predispone i
criteri  idonei  a  consentire il ripristino e la ricostruzione degli
immobili danneggiati dal sisma di cui in premessa.
  3.  Il  presidente  della  regione individua i territori dei comuni
colpiti  dagli  eventi  sismici dell'11 aprile 2003, ed adotta, entro
sessanta  giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di primi
interventi  straordinari  per  il ripristino degli edifici pubblici e
delle  infrastrutture danneggiate, individuando, altresi', i relativi
soggetti  attuatori.  Nel  piano  sono  anche  ricompresi  interventi
urgenti  sugli  edifici  storico-monumentali  ed artistici gravemente
danneggiati dagli eventi in oggetto e per la cui attuazione, anche in
deroga  alle  disposizioni  di  cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n.  490,  esplicitate  nel  successivo  art.  3 della presente
ordinanza,   il   presidente   della  regione  puo'  avvalersi  della
collaborazione   della   Soprintendenza  per  i  beni  ambientali  ed
architettonici del Piemonte.